Per il calcolo della superficie utile di un immobile, fattore determinante per la sua classificazione come “abitazione di lusso”, devono essere conteggiati anche i sottotetti e i seminterrati. A dirlo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Immobili di lusso e agevolazioni prima casa
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non si applicano alle abitazioni di lusso, rientranti nelle categorie A1, A8 e A9. In base al DM del 2 agosto 1969 devono essere considerate di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 240 m2. Non entrano a far parte del computo della superficie i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine.

Secondo la sentenza delle Cassazione 2010/2018, intervenuta in un contezioso tra l’Agenzia delle Entrate e un neoproprietario di un immobile considerato di lusso dal Fisco, tutti gli altri ambienti non previsti dal Dm – nel caso in oggetto sottotetti e seminterrati – devono essere computati nella superficie utile alla classificazione dell’immobile.

Trattandosi di un immobile di lusso, quindi, la prima casa non usufruisce delle agevolazioni fiscali e l’acquirente deve versare per intero le imposte di registro, ipotecarie e catastali.