Secondo le nuove norme della Legge di Stabilità il contratto di affitto deve essere registrato dal proprietario entro trenta giorni dalla stipula. In caso di mancata registrazione il contratto non solo è nullo, ma – secondo una recente sentenza del Tribunale di Torino – tale nullità non si può sanare, almeno per il passato. Questo comporta anche che non si possa procedere ad attivare il processo di sfratto.

Sentenza del Tribunale di Torino

Prima dello scadere del 30º giorno dalla registrazione, il padrone di casa deve recarsi all’Agenzia delle Entrate per registare il contratto e pagare la corrispondente imposta di registro. In mancanza di tale registrazione il contratto è nullo e tale nullità non si può sanare neanche con una registrazione tardiva. Questo per due ragioni: perché i 30 giorni imposti dalla legge devono essere considerati perentori, perché secondo il nostro codice civile, la nullità non si può sanare. Cio’ implica che

Contratto di locazione nullo: Effetti?

Ma quali sono gli effetti della nullità del contratto? La prima conseguenza è che l’inquilino può chiedere la restituzione delle somme pagare in eccesso rispetto al canone minimo di locazione. Tale restituzione deve essere chiesta entro sei mesi. Se il contratto è nullo non produce effetti tra padrone di casa e inquilino e per questa ragione non è possibile attivare il procedimento rapido dello sfratto in caso di mancato pagamento del conduttore. Per avviare lo sfratto, infatti, è condizione indispensabile l’esistenza di un valido contratto scritto.

Sanzioni mancata registrazione contratto affitto

La nullità insanabile è solo di natura civilistica. Da punto di vista fiscale, infatti, il padrone di casa può provvedere a registrare il contratto e regolarizzarlo con il fisco dopo i trenta giorni pagando le opportune sanzioni. Le sanzioni dipendono dal tempo che intercorre tra la scadenza e il ravvedimento. Entro trenta giorni si può sfruttare infatti la sanzione ridotta del 12%, entro un anno del 15%, mentre oltre l’anno la sanzione è pari al 120% dell’imposta di registro dovuta.