L’ordinanza di sfratto viene emessa dal Tribunale, su richiesta del locatore, in caso di morosità. Segue l’intervento dell’ufficiale giudiziario, il quale – autorizzato dal giudice – procede materialmente allo sfratto dell’inquilino, recandosi sul luogo ove questo abita e intimandogli di lasciare l’immobile.

Quando l’inquilino non abbandona spontaneamente l’abitazione, come sottolineato daLa legge per tutti, il padrone di casa può presentare un ricorso in tribunale e ottenere un ordine di rilascio dell’immobile. Ordine che viene notificato al conduttore attraverso un ufficiale giudiziario del tribunale.

Anche in questo caso, però, il provvedimento del giudice potrebbe essere vano a se il conduttore non ne vuol sapere di andare via. Così, tutte le volte che, pur avendo ricevuto lo sfratto da parte del giudice, l’inquilino non riconsegna le chiavi dell’abitazione, al locatore non resta che avviare le azioni giudiziarie per ottenere la liberazione dei locali.

Tali azioni iniziano prima con la notifica di un atto di precetto, con il quale viene intimato all’inquilino il rilascio dei locali entro il termine perentorio di dieci giorni e gli vengono addebitati ulteriori spese legali. Segue poi la consegna del cosiddetto preavviso di sloggio, ossia l’atto con il quale si avvisa che, nel giorno indicato, l’ufficiale giudiziario si recherà presso l’abitazione occupata per intimare al conduttore di andare via, facendosi eventualmente coadiuvare dalla forza pubblica. A tale opzione si ricorre di solito solo in caso di un primo (o anche di un secondo) accesso al locale senza esito positivo, incontrando la resistenza attiva o passiva dell’inquilino.

L’intervento della forza pubblica serve per eliminare gli ostacoli che impediscono al proprietario di rientrare nel possesso della propria abitazione e, dunque, si deve limitare alle sole attività che sono a tal fine strettamente indispensabili.

Spesso accade che l’esecuzione del rilascio dipende dalla disponibilità dell’ufficiale giudiziario, che – soprattutto nelle grandi città – è spesso impegnato in diverse procedure di sfratto. Così al padrone di casa non resta che attendere, con la consapevolezza che la data dello sfratto esecutivo potrebbe spostarsi molto più in là di quanto da lui sperato. Ecco perché, a volte, è meglio trovare un accordo con l’inquilino.

Quando, nel giorno e nell’ora indicate nell’avviso, l’ufficiale giudiziario arriva si limita a bussare alla porta e a chiedere il rilascio delle chiavi della casa, da parte dell’inquilino, in forma simbolica. Chiavi che vengono contestualmente date al padrone di casa, anche se l’immobile è ancora provvisoriamente occupato con i mobili e gli arredi del conduttore. Con il formale ritorno del possesso al locatore, a cura dell’ufficiale giudiziario, la procedura esecutiva può ritenersi chiusa a tutti gli effetti.