L’affitto di un appartamento già ammobiliato, ossia già fornito di arredi di proprietà del padrone di casa, è ricorrente soprattutto nel caso di locazione ad uso abitativo e, in particolar modo, transitorio. In ogni caso, l’autonomo accordo di concedere all’inquilino anche la disponibilità dell’arredo può conseguire a qualsiasi tipo di contratto di affitto. A tal fine ricordiamo che le tipologie di locazione sono le seguenti:

– Locazione “a canone libero”, della durata minima di quattro anni, necessariamente rinnovabili (salvo specifiche cause di risoluzione previste dalla legge) per altri 4 anni (sono anche detti “contratti 4+4”);

– Locazione “a canone concordato o agevolati” della durata di tre anni, necessariamente rinnovabili (salvo specifiche cause di risoluzione previste dalla legge) per altri due (sono anche detti “contratti 3+2”). Tali contratti sono redatti sulla base di contratti-tipo stipulati in sede locale tra organizzazioni dei proprietari edilizi e dei conduttori;

– Locazione ad uso transitorio che possono essere stipulati per minimo un mese e massimo diciotto mesi; sono rivolti a soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori. Tali contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore da provarsi con apposita documentazione da allegare al contratto;

– Locazione per studenti universitari che possono essere stipulati per una durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore).

Ebbene, tutte le tipologie di contratto di locazione appena viste possono essere utilizzate per la locazione di immobili ammobiliati.

L’accordo dell’arredo

Le parti possono accordarsi per concedere all’inquilino solo una parte dell’arredo (si pensi alla cucina e al bagno) o tutto l’arredo necessario a utilizzare l’appartamento (si pensi ai letti, al divano, alle librerie ed armadi, alla televisione).

In entrambi i casi, l’accordo contenente la cessione dell’uso della mobilia può essere:

– contenuto nello stesso contratto di locazione;

– contenuto in un accordo separato e distinto, anch’esso da sottoscrivere e da registrare.

In entrambi i casi è necessario indicare analiticamente i beni presenti nell’immobile e il loro stato di conservazione. Si tratta di un vero e proprio inventario che serve per verificare, al termine della locazione, che tutti i beni siano restituiti nello stato in cui erano stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall’uso.

Pertanto sarà consigliabile operare nel seguente modo:

– nel caso in cui la il diritto d’uso dei mobili venga inserito nello stesso contratto di locazione, l’elenco degli arredi potrà essere contenuto nel contratto stesso, ossia alternativamente o in una clausola o in un allegato;

– nel caso in cui le parti preferiscano redigere un autonomo accordo, separato dal contratto di locazione, lo stesso dovrà contenere l’elenco di tutti i mobili concessi in uso.

In entrambi i casi si suggerisce di inserire la seguente clausola:

Il conduttore dichiara di aver ricevuto l’immobile e gli arredi in buono stato d’uso ed idonei alla destinazione per cui viene locato e si impegna a restituirli parimenti al termine della locazione.

Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati, ai mobili, agli arredi in genere ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Imposta di registro

Se l’immobile non è arredato, l’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% sull’ammontare dei canoni pattuiti per l’intera durata del contratto.

Se la locazione riguarda un immobile arredato ed è divisa in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l’immobile e l’arredo in esso contenuto, ciascuno deve essere assoggettato all’aliquota propria: 2% per l’immobile e 3% per gli arredi; se il contatto è unico si applica invece l’aliquota del 2%.

La manutenzione

Le spese di manutenzione della mobilia sono così ripartite:

– l’ordinaria manutenzione spetta all’inquilino: si pensi a un cassetto che si scardini per via dell’uso quotidiano o alla fune di una persiana che si rompa per il logorio quotidiano;

– la straordinaria manutenzione spetta al locatore salvo che ciò derivi dal cattivo uso fatto dall’inquilino. Così, per esempio, se la cucina o la caldaia si rompe, le spese sono a carico del padrone di casa, salvo che il guasto sia dipeso da incuria o negligenza del conduttore.

La legge , infatti, stabilisce che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore .

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Le riparazioni di piccola manutenzione che devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Fonte: La legge per Tutti