Comprare casa per affittarla: tutto quello che c’è da sapere per beneficiare della deduzione Irpef del 20%. Leggi tutto sulle agevolazioni acquisto casa da affittare

Chiunque sia intenzionato ad acquistare una casa per affittarla ha tempo fino al 31 dicembre 2017 per godere della detrazione Irpef del 20%.

La deduzione Irpef è stata introdotta con il Decreto sblocca Italia, il D. L. n. 133/2014, convertito successivamente in Legge, la n. 164/2014.

L’agevolazione prevista consiste nella deduzione del 20% del prezzo d’acquisto dell’immobile, compresi gli interessi passivi sui mutui contratti per comprare l’immobile o le spese sostenuti dall’impresa costruttrice nel caso si tratti di immobile di nuova costruzione.


TIPOLOGIA DI IMMOBILI CHE RIENTRANO NELLA NORMATIVA

Gli immobili che possono beneficiare dell’agevolazione devono essere a natura residenziale, e non devono rientrate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero nella categoria lusso.

Attenzione

Per ottenere l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’agevolazione spetta per

  • l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione, invenduti al 12 novembre 2014, ceduti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie
  • l’acquisto di immobili a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo ceduti da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
  • la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali erano comunque già riconosciuti dei diritti edificatori e per le quali, prima del 12 novembre 2014, era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Oltre alle caratteristiche specificate sopra, l’immobile acquistato per esser affittato deve rientrare nelle prestazioni energetiche certificate in classe A o B e  non deve essere ubicato nelle zone classificate E, ovvero destinate ad uso agricolo


IMPORTI MASSIMI 

Il limite massimo di prezzo su cui si può effettuare la deduzione è 300.000 euro. Questo limite è valido sia per l’acquisto che la costruzione ed è inteso come limite anche per soggetto contribuente. Ovvero, se il contribuente  acquista più abitazioni nel periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), ha comunque diritto alla deduzione del 20 per cento su un importo massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

L’immobile acquistato dovrà esser posto in locazione entro sei mesi dall’acquisto.

La deduzione Irpef verrà ripartita in otto quote di pari importo dal momento della stipula del contratto d’affitto e non è previsto cumulo con altre agevolazioni


TIPOLOGIA DI AFFITTO

Il canone di locazione a cui bisogna affittare l’immobile oggetto di deduzione non deve superare quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia convenzionata o il minore importo tra il canone concordato sulla base degli accordi definiti in sede territoriale e quello  previsto per i comuni ad alta tensione abitativa.

Inoltre, la deduzione pari al 20 per cento del prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali, destinate alla locazione è subordinata, alla durata del contratto.

In particolare il comma 4 dell’ articolo 21, del DL 133 del 2014, alla lettera a), prevede che “l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’ acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo.

Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione

Per avere diritto alla deduzione, inoltre, non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore e il locatario

(fonte: blog.casa.it)