Per poter ottenere l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa è necessario che l’abitazione in questione non rientri nelle categorie A1, A8, A9. Ma attenzione, anche gli immobili accatastati come A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11 potrebbe non aver ugualmente diritto al bonus. Vediamo perché.
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 15553/17 del 22 giugno 2017, se la zona dove è situato l’immobile è da ritenersi di lusso in base al piano urbanistico del Comune, non spetta il bonus. In tal caso, il contribuente dovrà pagare le sanzioni all’Agenzia delle Entrate e corrispondere la differenza di imposta.
In particolare, con la sentenza n. 15553/17 del 22 giugno 2017 la Cassazione ha ritenuto che il bonus prima casa vada negato agli edifici che rientrano nella zona da ritenersi “di lusso” in base al piano urbanistico comunale. Detti immobili, infatti, assumono di per sé prestigio per via dell’ambiente in cui sono collocati, a prescindere quindi dalle caratteristiche intrinseche di costruzione.
Già in passato, come spiegato da La legge per tutti, con la sentenza n. 2755/2012 la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’abitazione in zona qualificata dal piano urbanistico comunale (Puc) come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuta di lusso. E ciò al di là delle qualità dell’immobile e dalla relativa classificazione catastale.
In base alla legge del 1969 (Art. 1 del dm 2 agosto 1969), infatti, conta la collocazione urbanistica che dà di per sé prestigio ai locali. E’ importante, dunque, l’ambiente dove l’immobile è situato. Se si tratta di un ambiente di prestigio, l’immobile viene qualificato di lusso. Di conseguenza, il proprietario che ha già acquistato con il bonus prima casa dovrà versare il residuo dell’imposta inizialmente pagata in modo ridotto e dovrà corrispondere le sanzioni.
Prima di comprare casa e di usufruire del bonus è importante controllare non solo la categoria catastale dell’immobile da acquistare, ma anche le previsioni del Puc del Comune, non rilevano invece le modifiche del Puc successive dell’acquisto della casa da parte del contribuente con il bonus.
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Zona di ville e di lusso, niente bonus prima casa (La legge per tutti)