In un contratto di locazione si definiscono vessatorie le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione in favore di chi le ha predisposte, sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, tacita proroga o rinnovazione del contratto, oltre alle clausole compromissorie e quelle che impongono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Vediamo quando bisogna fare attenzione e cosa dicono le norme in materia.

Nel caso in cui un contratto di locazione sia predisposto da una delle parti (solitamente il locatore) e sottoscritto per adesione dall’altra (solitamente il conduttore) l’art. 1341 c.c. sanziona con la nullità la clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto dal sottoscrivente. Se le parti del contratto di locazione sono un consumatore e un professionista a disciplinare il tutto è il Codice del Consumo.

La giurisprudenza ritiene vessatorie:

la clausola che pone a carico del conduttore le riparazioni di cui agli artt. 157 e 1609 c.c. e degli impianti tutti, trasferendo l’obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto a totale carico del conduttore (Cass. n. 2555/1971);
la clausola che pone a carico del conduttore l’obbligo di eliminare le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso, una volta terminato il rapporto (Cass. n. 11703/2002);
la clausola che stabilisce la risoluzione del contratto per mancato pagamento da parte del conduttore di una sola rata (Cass. n. 446/2011).
La giurisprudenza non ritiene vessatorie:

la clausola contenente il divieto di sublocazione (Cass. n. 337/1979);
la clausola che prevede l’adeguamento del canone all’indice del costo della vita quando la legge non ponga limiti all’aggiornamento del canone stesso (Cass. n. 2097/1985);
la clausola che subordina la possibilità del mutamento di destinazione della cosa locata al permesso scritto del locatore e anzi, la violazione dell’uso del bene locato costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione (Cass. n. 265/1989);
la clausola che esclude la corresponsione al conduttore di un’indennità per i miglioramenti dallo stesso effettuati, in quanto non comportante alcuna limitazione di responsabilità né della facoltà di proporre eccezioni ma operante unicamente sul piano sostanziale, legittimamente derogando all’art. 1592 c.c. (Cass. n. 10425/2002);
la clausola che pone a carico del conduttore le spese normalmente gravanti sul locatore, comprese quelle dovute a vetustà, forza maggiore e uso pattuito (Cass. n.15592/2007).

Articolo visto su
Le clausole vessatorie nel contratto di locazione (Studio cataldi)