Con la sentenza n.73/2018, la sezione prima della Ctp di Sondrio ha stabilito che la detrazione operata in relazione a spese di riqualificazione energetica per lavori eseguiti su immobili che costituiscono l’oggetto stesso dell’attività, ovvero destinati alla locazione, è legittima.
La sentenza è nata in seguito all’impugnazione di una cartella con cui il Fisco voleva recuperare le detrazioni d’imposta fruite da una società che usava gli immobili strumentali per la locazione, oggetto secondario della società.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sia la commercializzazione sia la locazione erano esclusi dall’agevolazione fiscale. Quindi, l’agevolazione era riservata ai soli fabbricati strumentali utilizzati dall’impresa nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Ma in cosa consiste l’agevolazione? In una detrazione dall’Irpef o dall’Ires pari al 55% prevista dal comma 344 al 347 della legge 296/2006 e spetta quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Riconoscendo la possibilità di operare la deduzione, la Ctp ha annullato la cartella impugnata. I giudici provinciali hanno spiegato che la finalità della disposizione è quella di favorire il risparmio energetico e tale obiettivo è raggiunto quando i lavori sono eseguiti su immobili che, sia pur iscritti sul registro dei beni ammortizzabili, siano destinati alla locazione in base all’oggetto secondario dell’azienda; obiettivo che permane sia che l’immobile resti nella disponibilità di chi ha effettuato l’intervento, sia che a esso succeda, a qualsiasi titolo, altro titolare.
L’agevolazione e la conseguente detrazione d’imposta spettano ai soggetti titolari di reddito d’impresa senza distinzione. E questo, in particolare nel caso trattato, dove l’affitto presenta natura strumentale in riferimento alla locazione, oggetto secondario dell’attività societaria.
Il collegio provinciale dopo aver annullato la cartella di pagamento ha ritenuto di compensare le spese di giudizio.
Immobili locati, sgravio ok (Italia oggi)