La regola generale che vige in questi casa, dice che se l’inquilino lascia l’appartamento prima della scadenza dell’affitto è comunque tenuto a pagare i canoni fino alla scadenza del contratto, ossia per tutti i sei mesi di preavviso.

A chiarirlo è un’ordinanza della Cassazione di questo mese, maggio 2017.

Sia il proprietario di casa che l’inquilino devono rispettare la scadenza del contratto di affitto. L’inquilino non può dare disdetta quando vuole. L’affittuario (ovvero il conduttore) può recedere in qualsiasi momento solo quando vi sia una giusta causa.

Cosa si intende per giusta causa?

Può consistere solo in un’ impossibilità oggettiva, che  non dipende da volontà dell’inquilino e da questi non prevedibile al momento della stipula del contratto.

Per esempio: trasferimento del luogo di  lavoro molto lontano deciso dall’azienda e non dal dipendente. Oppure un immobile privo di ascensore per una persona che, d’un tratto, per un grave infortunio, diventi disabile.

Se non si verificasse la giusta causa, l’inquilino deve rispettare il normale termine di scadenza del contratto indicato nella scrittura. Ed è tenuto anche a dare disdetta con anticipo di sei mesi prima dalla suddetta scadenza (salvo diversa pattuizione); diversamente il contratto si rinnova in automatico per pari periodo di tempo.

Cosa fare in caso di affitto in nero

Se il contratto di affitto non é stato registrato, l’accordo sul tempo di durata dello stesso non ha valore e l’inquilino può andare via e smettere di pagare quando vuole. Questo perché il contratto non registrato è nullo e, con esso, tutte le sue clausole.

Se l’inquilino invia la disdetta nei termini, ma poi lasci l’appartamento alcuni mesi prima, consegnando anche le chiavi al padrone di casa. Deve pagare i canoni di affitto fino alla fine? La risposta della Cassazione è SI, a meno che non sia stato lo stesso locatore a dire il contrario. Dunque, il conduttore che recede in anticipo paga i 6 mesi di preavviso al di là di quando rilascia l’immobile.

L’inquilino che lascia l’appartamento prima della scadenza dovrà pagare i canoni fino alla scadenza dei sei mesi, indipendentemente dal momento materiale del rilascio dell’immobile: tali canoni sono, infatti, dovuti «a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia stato restituito anticipatamente, ove non risulti che il locatore abbia accettato la restituzione anticipata con rinuncia al preavviso minimo e ai relativi canoni».

 

Fonte: laleggepertutti.it