In seguito a specifiche modifiche normative, ci sono delle novità per quanto riguarda il modello 730/2018. In particolare, è necessario prestare attenzione al reddito derivante dalle locazioni brevi e alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione e gli interventi di risparmio energetico.
Locazioni brevi
Per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (articolo 4, Dl 50/2017) dallo scorso giugno è stata introdotta una specifica disciplina fiscale.
Per il proprietario dell’immobile il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario e deve essere indicato nel quadro B del 730/2018.
Per il sublocatore o il comodatario le somme percepite a seguito di tali operazioni costituiscono reddito diverso che deve essere inserito nel quadro D, rigo D4, con il nuovo codice “10”.
E’ stato poi aggiornato il quadro il rigo F8 al fine di segnalare l’importo delle ritenute subite come evidenziato nel quadro specifico della Certificazione unica 2018.
Bonus casa
In merito alle spese per la ristrutturazione sono stati istituiti appositi codici, dal “5” al “10”, da inserire nel rigo che va dal RE41 al RE43 per identificare le diverse misure delle detrazioni applicabili agli interventi antisismici.
Per gli interventi di risparmio energetico eseguiti dal 2017 al 2021 sulle parti comuni degli edifici condominiali esistenti (E61 ed E62) sono previsti due nuovi codici (“8” e “9”) che individuano le maggiori detrazioni (70 e 75%).
Nel 730 i nuovi codici per classificare i lavori sugli edifici (Il sole 24 ore)