L’espressione “entro e non oltre”, spesso compresa nei preliminari di compravendita e che indica la scadenza per la stipula del contratto definitivo, non è un termine essenziale. Secondo una sentenza del Tribunale di Roma, infatti, il vincolo tra le parti resta anche dopo lo scadere del termine.

Il caso oggetto della sentenza 6608/2016 riguardava una donna proprietaria di un terreno che, dopo essersi vincolata con un contratto preliminare al trasferimento di un bene mediante preliminare, aveva poi venduto direttamente lo stesso a un privato. A nulla i tentativi di appigliarsi al fatto che fosse scaduto il termine previsto dal contratto per la stipula del definitivo, tanto che la donna è stata condannata a restituire la caparra versata alla società immobiliare e a risarcire il danno da lucro cessante.

Scioglimento preliminare di vendita

il Tribunale ha infatti sancito che il contratto di compravendita resta valido anche dopo lo scadere del termine fissato dalla dicitura “entro e non oltre”, a meno che non risulti una volontà inequivocabile di ritenere, dopo tale momento, perduta l’utilità economica del contratto. I giudici hanno inoltre chiarito come lo scioglimento di un preliminare relativo alla vendita di un immobile deve avvenire in forma scritta eche le cause devono essere state stabilite nel contratto stesso.

In assenza di tali presupposti, una delle due parti che voglia svincolarsi dal contratto deve chiedere formalmente la risoluzione contrattuale o ricorrere all’esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre.