In caso di tardiva registrazione del contratto di locazione con cedolare secca sono previste delle sanzioni. Ma come calcolarle? Con la circolare n. 26/E del 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito proprio le modalità di calcolo.

Le sanzioni relative alla cedolare secca sugli affitti sono disciplinate dall’art. 69 del TUR, ma come effettuare il calcolo? Si ricorda innanzitutto che per i contratti a regime ordinario è previsto il pagamento dell’imposta di registro, base di calcolo delle sanzioni, mentre la cedolare secca prevede l’imponibile in misura forfettaria del 10% o del 20% e l’esonero dal versamento di imposta di bollo e di registro.

Anche aderendo all’opzione della cedolare secca, la registrazione del contratto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula. Nel caso di ritardo è dovuto il pagamento della sanzione amministrativa disciplinata dal TUR. La disposizione normativa prevede che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200”.

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Il problema, nel caso di adesione al regime della cedolare secca, è la mancanza della base imponibile, ovvero l’imposta di registro sulla quale applicare l’importo percentuale. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/E del 2011, ha chiarito che nel caso di ritardo nella registrazione di contratto a cedolare secca, la sanzione dovrà essere calcolata sulla base dell’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito e dovuto a titolo di canone d’affitto per l’intera durata del contratto. L’imposta di registro dovuta è pari al 2% del canone annuo.

La sanzione dovrà essere calcolata nella misura che va dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta anche nel caso di adesione alla tassazione sostitutiva Irpef della cedolare secca pari al 10% o al 20%.

Proprio nella circolare n. 26/E del 2011, l’Agenzia delle Entrate ha riportato il seguente esempio su come effettuare il calcolo della sanzione per registrazioni del contratto oltre i 30 giorni.

Contratto di locazione stipulato il 30 dicembre 2010, di durata pari a 4 anni, i cui termini di registrazione sono decorsi il 29 gennaio 2011. Corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto 40.000 euro. Registrazione effettuata in data 31 luglio 2011 ed opzione per il regime della cedolare secca per l’intera durata del contratto.

Si applica la sanzione minima del 120%.

Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito = 40.000 € x 2% = 800 €

Sanzione = 800 € x 120% = 960 €

Articolo visto su
Tardiva registrazione cedolare secca sugli affitti: sanzioni e ravvedimento operoso (Informazione fiscale)

fonte idealista.it